L’occhio della legge e gli occhi del giudice
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Presentazione di: Gianni Mattencini 
  
L'occhio della legge e gli occhi del giudice
a Faust

«La parola sta all’anima come la medicina al corpo», è 1 insegnamento di Gorgia.

 

La parola che è pnéuma, ossia respiro che si fa voce, aria che si fa significato, è ancora oggi, dopo tanti millenni di vita dell’uomo, il lenimento più efficace alla sua anima spersa fra i tanti affanni dell’esistenza, smarrita talvolta nel labirinto delle domande.

 

Nello scritto di Fanizzi la voce si fa appunto parola, fiato d’un uomo che vive con consapevolezza la propria esperienza, il proprio impegno giornaliero; si fa stimolo al pensiero comune e lenimento all’anima, contributo all’edificazione della casa comune. E conforta il constatare come l’attività del giudizio a cui l’Autore è chiamato ogni giorno per professione muove da direttive morali, si pasce di contenuti etici e rivolge ogni sera, varcato il cancello del palazzo della Giustizia dopo il gravoso lavoro, uno sguardo al cielo kantiano, a una Stella polare che lui sa e che qui ci confida.

 

Che libro ho fra le mani?

 

Non è facile rispondere alla domanda e in verità nemmeno importa qualificare lo scritto. Ciò che rileva è che appartiene alla categoria dei libri che dovrebbero essere stampati a pagine alterne, sicché il lettore abbia la possibilità di annotarvi i pensieri che germinano mentre avanza nella lettura.

 

Tutti i libri, intesi in senso immateriale, sono il prodotto della collaborazione fra autore e lettore. Questo è ben noto. Qui, però, ricorre qualcosa di più: il lettore è sollecitato a farsi coautore anche in senso materiale. Non riesce ad abbandonare la pagina senza avvertire una coazione profonda a dire il proprio diverso pensiero o ad accrescere, in adesione, le argomentazioni proposte. A lettura finita, a operazione compiuta, ma anche questa della compiutezza è affermazione imprudente, ne risulterà un prodotto letterario con testo a fronte. E la risposta alla domanda avrà smarrito ogni residuo rilievo.

 

Fanizzi muove dal mito di Antigone, colei che, come le rimprovera Ismene, “ha cuore ardente per cose che raggelano”. E di lei subisce l’inevitabile fascinazione e per lei parteggia apertamente facendone il campione della giostra, l’esempio di una giustizia (più) umana.

 

Però, se si accantonano le emozioni e si riflette allo schieramento delle forze in campo, se si conserva contezza del fatto che Polinice aveva mosso guerra contro il suo stesso popolo e che Creonte, per avversare l’amico che s’era fatto nemico, aveva dettato il decreto a tutela della salvezza della polis, si avrà meglio contezza di quali fossero le ragioni in contesa. Da una parte la legge non scritta, agraphoi nomoi (divina? universale? di diritto naturale?) che chiede rispetto e pietà per i defunti; dall’altra quella, altrettanto suprema, tesa alla tutela della comunità (ubi homo ibi societas), che commina sanzione per colui che ne espone a rischio l’esistenza. Una pena grave, certo, la più grave che si possa immaginare, più dolorosa ancora della pena di morte perché alla Morte (intesa come memoria di colui che è vissuto) vuol sottrarre valore.

 

È irragionevole Creonte per aver dettato il suo editto? È irragionevole quando, consumata la violazione del comando, pretende il rispetto della sanzione? Era inumana in sé la legge posta? Una pena sovrumana a tutela d’un valore, la collettività, che, come uno stormo è entità distinta e più grande del singolo volatile che lo compone, trascende e supera l’uomo.

 

Forse, per azzardare risposte a interrogativi ancora attuali dopo 2.500 e più anni, sono inadeguate le categorie dell’umanità e della ragionevolezza, nelle quali Fanizzi affonda appieno le mani.

 

La prima reca con sé un insopprimibile, potente afflato religioso che disarma l’interlocutore - cosa mai può opporsi al volere del dio? - oppure è vaga quanto sono vaghi l’agire e il volere dell’uomo.

 

Chi, in diverso senso, può negare l’umanità della pena di morte?

 

E umana la pena di morte perché, intesa come minaccia a protezione d’un comando, non è nota ad altre specie viventi; lo è perché è stata diffusamente praticata dal genere umano; lo è perché sopravvive nell’attualità ed è presente anche nel nostro codice penale militare di guerra; e lo è, ancora, perché è quasi sempre invocata dai congiunti delle vittime di gravi delitti come unico possibile risarcimento al bene violato (rispetto a essa l’ergastolo è insipido succedaneo); lo è, infine, perché di sovente gli autori di crimini efferati, nella consapevolezza di non poter aspirare a una sanzione commisurata al male inferto, rivolgono l’arma contro sé stessi e si puniscono con la morte.

 

Quanto alla ragionevolezza, poi, se s’accantona la notazione tecnico-giuridica del termine (è una delle tecniche interpretative utilizzate dalla Corte costituzionale italiana, dalle più importanti Corti europee ed extraeuropee, dalla Corte suprema degli U.S.A. al Tribunale costituzionale federale tedesco), essa rivela il sottofondo illuminista di strumento di dirozza- mento dell’ignoranza, che fa dell’esercizio della critica il trampolino per voli audaci. Ma non sembra indicare la direzione. Uso della ragionevolezza sembra un metodo non il fine.

 

E allora, se è consentito integrare il procedimento con una direttiva, con una categoria positivista, direi che il ricorso alla misura può costituire l’indicazione polare. Anzi, Misura, con la maiuscola. Sinonimo di contemperamento (ragionevole) delle opposte esigenze. Perciò, per tornare a Creonte e al suo editto - che è qui un paradigma, - quel che in esso faceva difetto non erano l’umanità né la ragionevolezza, ma la misura.

 

E se Creonte vacilla nelle sue certezze, allorché Emone, suo figlio, si toglie la vita, non è perché riconosce i propri tragici errori ma perché, dismessi i panni del despota, constata sulla pelle che, come padre, non riesce a reggere la misura del dolore e comprende la dismisura della sanzione minacciata a sostegno del suo editto.

 

Veniamo a un altro nodo: esiste una giustezza della legge slegata dal momento storico di sua vigenza?

 

Per Tullio Ascarelli (chi non ricorda il suo Antigone e Porzia), cito a memoria, la norma è un seme che una volta piantato germina una pianta che vive di vita propria. Ma non è forse compito del Parlamento legislatore operare con continuità perché il rapporto fra legge positiva ed esigenze attuali della comunità si mantenga nei limiti del giusto esigibile, del sacrificio sopportabile dai consociati per corrispondere al bene comune (etico, religioso, materiale, intellettuale, ecc.)? Sempre che un parlamento, democratico e operativo, ci sia a presidio dell’attività legislativa. Un organo sufficientemente rappresentativo della comunità che non abdichi all’esecutivo le opzioni normative, che non sia agorà di greggi che hanno smarrito il pastore. Moltitudini che si limitino al belo assenziente di ratifica di atti assistiti dal ricatto della fiducia. Moltitudini semplicemente sbandate prive di ideologie polari, non compattate dal “pensiero unico”, che è invece abominio ancora più grave in democrazia.

 

Un’ultima annotazione, fra le innumerevoli suggestioni possibili che lo scritto di Fanizzi ci offre.

 

Al pari della comunità ebraica, che è Popolo del Libro per antonomasia, quella dei giuristi, superata l’autorità della legge non scritta o quella sacerdotale delle XII Tavole conservate in segreto, si ripiega giornalmente sulle pagine dei codici, i propri biblia.

 

Il primo fondamentale comandamento dell’ebraismo, dell’Halakha - che non vuol dire legge ma via da percorrere - è: ogni giorno studierai la Torah. E Steiner annota: “Finché un ebreo lo farà, né lui né la sua comunità scompariranno dalla faccia della terra”. Si può dire altrettanto dei giuristi.

 

La legge, perciò, non ha soltanto una vista, ha anche una voce. Quella che si leva dai testi nei quali è contenuto il comando. E non alludo alla concezione di Montesquieu del giudice bouche de la loi. Mi riferisco al libro (bocca) che contiene il testo (voce) il cui senso deve essere ascoltato, inteso, meditato, interpretato.

 

Sicché mi piace, prima di lasciare il Lettore a confrontarsi con le riflessioni dell’Autore, offrire ancora con Gorgia un via­tico: «La Parola è una potente dominatrice, seppur dotata d’entità piccolissima, invisibile, realizza opere divine: può far cessare il timore, levare il dolore, generare gioia ed estendere la compassione».

 

Gianni Mattencini, magistrato
Scheda bibliografica
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Autore Vito Fanizzi
Titolo L’occhio della legge e gli occhi del giudice
Editore Cacucci Editore - Bari
Prezzo € 10,00
data pub. settembre 2021
ISBN 987-88-6611-988-3
In vendita presso:
libreria SKRIBI - Conversano
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Presentazione del saggio
''L’occhio della legge e gli occhi del giudice"
 
 
di Vito Fanizzi
 

Conversano 10 settembre 2021  - Fotogallery

 

 

 
Presentazione del saggio
''L’occhio della legge e gli occhi del giudice"
 
 
di Vito Fanizzi
 

Conversano 10 settembre 2021  - Filmato


 

 

Indulti, indultini e senso della pena
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Prefazione dell' Avv. Mario Russo Frattasi
    
Quaderno n. 2

La scelta parlamentare orientata verso i benefici premiali va valutata quale utile espediente normativo per adeguare il sistema penale e, in particolare, quello sanzionatorio al significato costituzionale della pena, o per riequilibrare una parità di trattamento tra i consociati gravemente minata dopo alcune unilaterali recenti modifiche legislative.
La risposta della società ai mali che l'attanagliano non può risiedere solo nella esecuzione di una pena detentiva (o alternativa quando capita).
La logica che vede nel carcere e nell'afflizione di pene detentive particolarmente pesanti l'unica risposta alla commissione di un reato è largamente anacronistica.
Uno Stato che si ritenga rispettoso dei diritti costituzionali e fondamentali dell'uomo deve muovere non verso pene edittali esemplari da far scontare in carcere, come se fosse l'unico rimedio, bensì verso una strategia di riforma del diritto penale che punti nei tempi lunghi sulla soppressione integrale delle pene detentive, e nei tempi brevi e medi su un drastico abbassamento della loro durata edittale (Ferrajoli).
Purtroppo i recenti avvenimenti, non ultimo il definitivo riconoscimento del carcere duro previsto dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, sono l'esempio evidente di una politica autoritaria dello Stato, poco propensa a recuperare, ma solo a punire.
Appare doveroso dare un segnale forte di pacificazione e riequilibrio tra le componenti della società, mediante la concessione degli invocati benefici, con la speranza che uno stato lungimirante e giusto un domani avrà meno persone da punire, ma più persone da salvare e proprio con tutti quei rimedi alternativi che uno stato inaffidabile utilizza con deprecabile parsimonia.

Mario Russo Frattasi
Recensito da Francesco Saverio Iatta
    
Quaderno n. 2

L’esergo è esemplare. Ed è di una scottante attualità, come il testo che segue, e dovrebbe, quindi, essere di esemplare ammonimento, in specie a chi raccoglie consensi con provvedimenti legislativi che impongono i loro voleri e i loro valori. E che poi li condiscono, per farli digerire, con tette culi & buffoni di corte. Per ciò, di seguito, riportiamo la citazione posta all’inizio del testo. Anche perché immette subito nella temperie culturale, politica e civile che ha informato Indulti, indultini e senso della pena (Povero Editore, “Quaderno n. 2”, stampato in Conversano il 10 Marzo 2003) di Vito Fanizzi (conversanese e magistrato presso il Tribunale di Bari).
La citazione è tratta da Blaise Pascal e recita “La giustizia senza la forza è impotente/la forza senza giustizia è tirannica”. Fanizzi, per ciò, pone subito l’accento su quanto evidenziano numerose inchieste e quindi rilevamenti statistici di varie fonti e quindi per ciò ancora più attendibili: si delinque di più, quanto meno v’è certezza di pena. Quindi il magistrato conversanese rimarca che il lassismo nel comminare le pene non fa rispettare le regole (i condoni fiscali dovrebbero insegnare pur qualcosa!, aggiungiamo di nostro).
Sottolinea, poi, che le disposizioni legislative devono essere percepite come giuste ed eque. E, ovviamente, essere anche valide per tutti. E non, invece, prediligere le riforme del diritto societario, che abbassano i livelli di pena. O non invalidare le rogatorie, che altrimenti punirebbero solo i ricchi e i potenti. Il che permette, poi, a chi è in galera di gridare: perché con me la legge è severa e con i ricchi, protetti da nugoli di avvocati, no!
Ha scritto la prefazione della plaquette l’avvocato Mario Russo Frattasi, presidente della Camera Penale di Bari. E della stessa non condividiamo il suo auspicare l’attenuazione del carcere duro (art. 41/bis) per i mafiosi.

 

Francesco Saverio Iatta
Scheda bibliografica
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Autore Vito Fanizzi
Titolo Indulti, indultini e senso della pena
Editore Povero Editore
Prezzo s.i.p.
data pub. marzo 2003
In vendita presso: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Indulti, indultini e senso della pena
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Prefazione dell' Avv. Mario Russo Frattasi
    
Quaderno n. 2

La scelta parlamentare orientata verso i benefici premiali va valutata quale utile espediente normativo per adeguare il sistema penale e, in particolare, quello sanzionatorio al significato costituzionale della pena, o per riequilibrare una parità di trattamento tra i consociati gravemente minata dopo alcune unilaterali recenti modifiche legislative.
La risposta della società ai mali che l'attanagliano non può risiedere solo nella esecuzione di una pena detentiva (o alternativa quando capita).
La logica che vede nel carcere e nell'afflizione di pene detentive particolarmente pesanti l'unica risposta alla commissione di un reato è largamente anacronistica.
Uno Stato che si ritenga rispettoso dei diritti costituzionali e fondamentali dell'uomo deve muovere non verso pene edittali esemplari da far scontare in carcere, come se fosse l'unico rimedio, bensì verso una strategia di riforma del diritto penale che punti nei tempi lunghi sulla soppressione integrale delle pene detentive, e nei tempi brevi e medi su un drastico abbassamento della loro durata edittale (Ferrajoli).
Purtroppo i recenti avvenimenti, non ultimo il definitivo riconoscimento del carcere duro previsto dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, sono l'esempio evidente di una politica autoritaria dello Stato, poco propensa a recuperare, ma solo a punire.
Appare doveroso dare un segnale forte di pacificazione e riequilibrio tra le componenti della società, mediante la concessione degli invocati benefici, con la speranza che uno stato lungimirante e giusto un domani avrà meno persone da punire, ma più persone da salvare e proprio con tutti quei rimedi alternativi che uno stato inaffidabile utilizza con deprecabile parsimonia.

Mario Russo Frattasi
Recensito da Francesco Saverio Iatta
    
Quaderno n. 2

L’esergo è esemplare. Ed è di una scottante attualità, come il testo che segue, e dovrebbe, quindi, essere di esemplare ammonimento, in specie a chi raccoglie consensi con provvedimenti legislativi che impongono i loro voleri e i loro valori. E che poi li condiscono, per farli digerire, con tette culi & buffoni di corte. Per ciò, di seguito, riportiamo la citazione posta all’inizio del testo. Anche perché immette subito nella temperie culturale, politica e civile che ha informato Indulti, indultini e senso della pena (Povero Editore, “Quaderno n. 2”, stampato in Conversano il 10 Marzo 2003) di Vito Fanizzi (conversanese e magistrato presso il Tribunale di Bari).
La citazione è tratta da Blaise Pascal e recita “La giustizia senza la forza è impotente/la forza senza giustizia è tirannica”. Fanizzi, per ciò, pone subito l’accento su quanto evidenziano numerose inchieste e quindi rilevamenti statistici di varie fonti e quindi per ciò ancora più attendibili: si delinque di più, quanto meno v’è certezza di pena. Quindi il magistrato conversanese rimarca che il lassismo nel comminare le pene non fa rispettare le regole (i condoni fiscali dovrebbero insegnare pur qualcosa!, aggiungiamo di nostro).
Sottolinea, poi, che le disposizioni legislative devono essere percepite come giuste ed eque. E, ovviamente, essere anche valide per tutti. E non, invece, prediligere le riforme del diritto societario, che abbassano i livelli di pena. O non invalidare le rogatorie, che altrimenti punirebbero solo i ricchi e i potenti. Il che permette, poi, a chi è in galera di gridare: perché con me la legge è severa e con i ricchi, protetti da nugoli di avvocati, no!
Ha scritto la prefazione della plaquette l’avvocato Mario Russo Frattasi, presidente della Camera Penale di Bari. E della stessa non condividiamo il suo auspicare l’attenuazione del carcere duro (art. 41/bis) per i mafiosi.

 

Francesco Saverio Iatta
Scheda bibliografica
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Autore Vito Fanizzi
Titolo Indulti, indultini e senso della pena
Editore Povero Editore
Prezzo s.i.p.
data pub. marzo 2003
In vendita presso: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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